L’attuale composizione del Senato (agosto 2015)

Ecco un piccolo breviario di termini utili e notizie tecniche per affrontare al meglio la riforma del Senato. 

Com’è la Costituzione? “Rigida”.

Le costituzioni possono essere ‘rigide’ o ‘flessibili’. Quelle ‘flessibibli’ possono essere modificate attraverso la normale attività legislativa. Tali costituzioni sono tipiche dell’800 e generalmente erano concesse (ottriate) dal sovrano assoluto (come lo Statuto albertino del 1848). Quelle ‘rigide’ sono modificabili solo attraverso un procedimento aggravato che richiede cioè una maggioranza più ampia rispetto a quello ordinario. Vi è, di solito, anche un organo chiamato a sindacare l’eventuale violazione della Costituzione stessa da parte del legislatore ordinario (come la nostra Corte costituzionale). Tali costituzioni sono tipiche del’ 900 e sono garantite da meccanismi che impediscono che siano adottate leggi contrarie al loro disposto. Sono anche costituzioni lunghe (quelle ‘flessibili’ erano brevi).

Come si modifica? Chiamando il ‘138’.

L’iter da seguire per poter effettuare ogni revisione costituzionale è disciplinato dall’art. 138. Il disegno di legge costituzionale deve essere approvato da ciascun ramo del Parlamento con due distinte deliberazioni, tra le quali devono intercorrere almeno tre mesi. Attenzione: si tratta di due diverse votazioni effettuate in maniera ‘incrociata’ da Camera e Senato (Camera-Camera e Senato-Senato): vuol dire che finché il testo non è adottato in maniera perfettamente identica, NON si può parlare di passaggio dalla I alla II lettura del testo in esame. Esempio: il Senato ha esaminato e votato una prima volta il ddl Boschi, la Camera lo ha modificato una prima volta, al Senato siamo alla II lettura, ma finché la Camera non lo approva, a sua volta, in testo identico, non si passa alla II (e definitiva) lettura della Camera, ma si resta dentro la I…

Per il primo giro delle due votazioni (o ‘letture’) basta la maggioranza semplice (e non ‘qualificata’), nelle ultime due serve quella ‘assoluta’. Infine, nel caso in cui la deliberazione, nella seconda votazione di ciascuna delle Camere, non sia avvenuta a maggioranza di due terzi dei loro componenti ma a semplice maggioranza assoluta, può essere richiesto un referendum confermativo. Il referendum può essere proposto da un quinto dei membri di una delle due Camere, da cinque consigli regionali o 500 mila elettori. In sostanza, l’art. 138 della Costituzione prevede che le riforme costituzionali debbano essere approvate con un ampio consenso.

In ogni caso, nessuna legge costituzionale né riforma costituzionale può in alcun modo modificare la Costituzione nel suo “spirito” Accesissimi dibattiti sono ancora aperti sul significato da attribuire all’inciso “spirito della Costituzione”: è sufficiente affermare che per “spirito” si debba intendere la forma di stato repubblicana e il nucleo essenziale delle libertà fondamentali e dei diritti e doveri in essa espressamente previsti.

Com’è il bicameralismo? ‘Perfetto’ (o ‘paritario’). 

A) Com’è oggi.

Voluto così dai padri costituenti nella Costituzione del 1948, in particolare dalla Dc, che temeva il predominio dei comunisti in uno dei due rami del Parlamento, e dal Pci, che temeva i rischi di un ritorno ai rischi dell’autoritarismo di epoca fascista, vuol dire che entrambe le Camere (Camera dei Deputati e Senato della Repubblica) fanno le stesse cose. Principalmente, esaminano e votano le leggi (decreti legge, disegni di legge, etc.) che, per entrare in vigore, devono essere approvate con un testo identico. Quindi, se una legge viene approvata da una Camera, o l’altra Camera l’approva identica, o viene cambiata e torna indietro finché non è tale. E, se il procedimento legislativo non si completa, si avanti e indietro da una Camera all’altra (è il meccanismo della cd ‘navetta’).

In teoria, i due rami del Parlamento possono andare avanti all’infinito. In pratica, i casi di una legge rimpallata più di una volta tra una Camera e l’altra non si contano. Eppure, le due Camere erano state formate e pensate in modo difforme, nella Carta del 1948.

B) Come sarà.

Il primo articolo del ddl Boschi (riforma del Senato e del Titolo V della Costituzione, votato in I lettura dal Senato l’8 agosto 2014 e in I lettura dalla Camera il 10 marzo 2015)  modifica solo e soltanto la II parte della Carta costituzionale (il cui titolo è “Ordinamento della Repubblica”), lasciando invariata la prima parte, quella sui principi. Il ddl prevede che la funzione legislativa non venga esercitata più collettivamente dalle due Camere, ma da parte della sola Camera dei deputati, salvo alcune materie, come le leggi di revisione costituzionale, su cui dovrà intervenire anche il Senato. Rispetto a Palazzo Madama, l’aula di Montecitorio ha tolto al Senato anche le competenze su materie etiche, famiglia e sanità. Solo la Camera sarà chiamata a votare la fiducia all’esecutivo. Sulla legge di bilancio, la Camera potrà avere l’ultima parola decidendo, a maggioranza semplice, di non conformarsi ai rilievi del Senato. Da ricordare che già una prima volta (nel 2001) è stato modificato il Titolo V della II parte della Costituzione, mentre il tentativo di modifica (sempre TItolo V, II parte Costituzione) del 2006 è stato bocciato dal referendum.

Primo ‘mistero’ glorioso: cos’è la “doppia conforme”?

Come si diceva parlando dell’art. 138 della Costituzione, Camera e Senato devono approvare, per poter avanzare di lettura in lettura, il testo di revisione costituzionale in ‘doppia lettura conforme’. I testi, cioè, devono risultare perfettamente identici (per il principio del bicameralismo perfetto o paritario che vale in tale caso come per tutte le leggi dello Stato) altrimenti non si può procedere oltre. Ma c’è di più. Nel momento in cui delle parti del testo di revisione costituzionale sono stati già approvati in modo identico dalle due Camere, nel procedere dell’esame si possono cambiare (il Senato rispetto alla Camera, ad esempio, come in questa fase) solo le parti modificate NON quelle votate in modo identico.

Sta qui il punto avanzato dalla maggioranza di governo e dalla presidente della I commissione Affari costituzionali del Senato in merito all’articolo 2: le parti già votate in modo identico non possono essere rivotate, mentre la minoranza Pd, le opposizioni e alcuni costituzionalisti dicono che si può fare ed è possibile farlo anche dopo le prime due letture perché si tratterebbe di una procedura di revisione costituzionale rafforzata.

Ma l’articolo 104 del regolamento del Senato dice chiaramente che “se un disegno di legge approvato è emendato dalla Camera, il Senato discute e delibera solo sulle modifiche apportate, salva la votazione finale” e che “nuovi emendamenti possono essere presi in considerazione solo se si trovino in diretta correlazione con gli emendamenti introdotti dalla Camera dei Deputati”. In ogni caso, la decisione finale (cioè l’ammissibilità o meno degli emendamenti in aula alla riforma, a partire dall’articolo 2) spetterà comunque solo e soltanto al presidente del Senato, Pietro Grasso.

Secondo ‘mistero’ glorioso: cosa dice l’articolo 2?

Il punto più importante del dissenso sia dentro il Pd che tra maggioranza e opposizione riguarda l’elettività o la non elettività diretta dei senatori contenuto nell’articolo 2 del ddl Boschi, articolo che modifica l’art. 57 della Costituzione, ed è composto da 6 commi.

L’articolo 2 ha a che fare con la composizione del nuovo Senato, che sarà formato da «95 senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» (74 consiglieri regionali e 21 sindaci), più 5 senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.

Nei primi quattro commi dell’art. 2 si specifica come verranno scelti i nuovi senatori: il sistema è elettivo, ma di secondo grado (indiretto) perché avviene, con metodo proporzionale, all’interno delle assemblee regionali (vale anche per i 21 sindaci, NON vale per i cinque senatori a vita o delle assemblee provinciali per le Province Autonome di Trento e di Bolzano. Approvata dal Senato in prima lettura, tutti i primi quattro commi dell’art. 2 sono stati votati in modo identico dalla Camera in sede di prima lettura, quindi – per il principio della ‘doppia conforme’ – non sono (o non sarebbero) modificabili. La sola discrepanza tra due testi per il resto perfettamente identici riguarda il comma V dell’art. 2.

In questo caso, il testo, votato la prima volta dal Senato l’8 agosto 2014, al comma V recitava: “La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali ‘nei’ quali sono stati eletti”. Alla Camera, invece, il 10 marzo 2015, il comma V è stato così modificato ed approvato: “La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali ‘dai’ quali sono stati eletti”.

Cambia, dunque, una preposizione (da ‘nei’ a ‘dai’) ma, in parte, cambia anche il senso: nel primo caso (‘nei’) si può adombrare un principio di elettività diretta, nel secondo (‘dai’) è certificata la elettività indiretta. La domanda è: si può cambiare il comma V senza cambiare tutto l’art. 2 e senza dover ricominciare tutto da capo? Deciderà Grasso.

Terzo ‘mistero’ glorioso: ‘lodo’ Chiti-Tonini, ‘listini’ e lodo Tatarella.

Nel braccio di ferro tra la maggioranza del Pd contro la sua minoranza, spalleggiati dalle opposizioni, la questione verte sulla elettività o non elettività dei (futuri) senatori (indiretta per i primi, diretta per i secondi), ma non sono mancate le proposte di compromesso.

La prima proposta, avanzata dalla maggioranza più dialogante del Pd (Finocchiaro), è stata quella del cosiddetto ‘listino‘: l’elezione dei senatori resta indiretta, ma gli elettori possono scegliere, al momento del voto per i consigli regionali, i consiglieri da mandare al Senato da votare in un apposito listino ad hoc che l’elettore troverebbe sulla scheda elettorale, ma il cui ordine di presentazione resterebbe appannaggio dei diversi partiti.

La seconda proposta è stata avanzata da un senatore della minoranza, Vannino Chiti: il ‘lodo Chiti‘ prevede che l’elezione dei senatori sia contestuale all’elezione dei consigli regionali ma il principio andrebbe fatto scrivendolo in Costituzione, proprio all’art. 2 (comma V, passibile, in teoria, di modifiche). L’appello di Chiti è stato raccolto, in parte, dal senatore della maggioranza, Giorgio Tonini, che ha parlato di intervento ‘chirurgico’ sull’art. 2 (comma V), ma demandando le modalità di elezione dei senatori a una legge ordinaria.

L’ultima proposta in ordine temporale, e anche quella su cui si potrebbe, almeno dentro il Pd, trovare ‘la quadra’, l’ha fatta direttamente il premier, Matteo Renzi, e prende il nome da un ex ministro (oggi defunto) di An, Giuseppe Tatarella, che nel 1995 fu l’ideatore della nuova legge per le elezioni regionali, legge che, da allora in poi, si chiama ‘Tatarellum’. Introdotta nel 1995 per parificare le modalità di elezione delle Regioni a quella per i sindaci (che, dal 1993 in poi, venivano eletti direttamente dai cittadini) il Tatarellum voleva favorire il bipolarismo, ma mantenendo un impianto proporzionale. Infatti, la base del sistema era proporzionale, poi erano i previsti listini regionali che assegnavano il 20% dei seggi in modo maggioritario, garantendo una maggioranza al presidente vittorioso. Gli eletti attraverso i listini collegati al presidente, per risultare tali, dovevano, però, venire ‘ratificati’ nella loro nomina dai consigli regionali. Estendendo quel principio ai futuri senatori, questi si potrebbero ritrovare ‘eletti’ direttamente dai cittadini al momento dell’elezione dei consigli regionali, ma dovrebbero comunque venire ‘ratificati’, per entrare in carica, dai consigli. All’articolo 2, comma V, quindi verrebbe aggiunta la frase “sulla base della designazione del corpo elettorale disciplinata dalla legge di cui al comma successivo” (il comma VI).

Solo i prossimi giorni di dibattito nell’aula del Senato diranno se sarà davvero così, stante che la decisione del presidente Grasso sull’emendabilità dell’art. 2 resterà dirimente.

NB. Questo articolo è stato scritto in forma originale per il sito Quotidiano.net (http://www.quotidiano.net)