Visto dall'architetto

Pratiche edilizie: la segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA)

La SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) sostituisce la DIA (dichiarazione inizio attività) e semplifica l’iter permettendo di realizzare i lavori dal giorno della presentazione al comune.

La SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) sostituisce la DIA (dichiarazione inizio attività) e semplifica l'iter permettendo di realizzare i lavori dal giorno della presentazione al comune. 

La Legge 122/2010 ha modificato l’Art 19 della Legge 241/1990 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e sostituito la Denuncia Inizio Attività (DIA) con la Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA).L’intento del Legislatore è stato quello di semplificare l’apertura delle attività in qualsiasi settore, non solo quello edilizio.

La DIA era usata in edilizia per numerosi tipi di interventi tra cui la ristrutturazione di appartamenti, la demolizione e ricostruzione di edifici, il risanamento ed il consolidamento edilizio. Oggi alcuni di questi interventi possono essere effettuati con CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) ed altri con SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività).

Prima di presentare all'ufficio tecnico la Segnalazione, il richiedente, supportato dal proprio tecnico, deve verificare la realizzabilità dell’intervento e acquisire i documenti necessari per la realizzazione dei lavori. Al momento della richiesta al Comune, il cittadino ed il tecnico, dovranno autocertificare la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla Legge.

In linea generale si utilizza la SCIA per quegli interventi che prima necessitavano di DIA salvo la manutenzione straordinaria senza interventi strutturali per cui ora si utilizza la CILA.

E’ possibile utilizzare la SCIA per:

  • - Restauro e risanamento conservativo.
  • - Ristrutturazione edilizia leggera cioè senza modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici e senza mutamento della destinazione d'uso.
  • - Manutenzione straordinaria con interventi strutturali, con aumento delle unità immobiliari e con incremento dei parametri urbanistici (nel caso in cui la manutenzione straordinaria non comprenda queste eccezioni  si ricade in attività edilizia libera e va utilizzata la CILA).

Ma la SCIA può essere utilizzata anche per numerosi altri interventi che dipendono da specifiche norme locali: realizzazione di parcheggi a raso e parcheggi pertinenziali, frazionamento di immobili, nuovi volumi per impianti tecnologici, arredo urbano, interventi di consolidamento statico di edifici storici, etc.

La SCIA va presentata all’ufficio tecnico del comune prima dell’inizio dei lavori. Molte amministrazioni utilizzano un sistema telematico che permette di inviare i documenti online.

Come per la CIL (Comunicazione inizio lavori), la SCIA permette di iniziare i lavori il giorno della presentazione al Comune. Tuttavia l’amministrazione ha a disposizione 60 giorni per verificare la regolarità della segnalazione ed, in caso di inadempienze, può provvedere all’interruzione dei lavori. Dopo questo lasso di tempo l'amministrazione può intervenire solo in caso di pericolo di danni per il patrimonio culturale e artistico, per la salute, l'ambiente e la sicurezza pubblica. La SCIA deve essere completata dalle asseverazioni di un tecnico abilitato che assume maggiore responsabilità civile e penale rispetto alla DIA.

La SCIA è utilizzata anche per sanare immobili irregolari tramite l’accertamento di conformità definito all’Art. 37 del Testo Unico dell’Edilizia.

Infine la SCIA è composta da:

- modulistica dell’ufficio tecnico- relazione tecnica di un professionista abilitato (architetto, ingegnere e, con alcune limitazioni, geometra o perito edile)- elaborati grafici- DURC- prova del pagamento dei diritti di segreteria

Ma a seconda del tipo di intervento bisogna anche consegnare i nullaosta degli enti preposti o altri documenti asseverati da tecnici abilitati come:

- autorizzazione paesaggistica- autorizzazione sismica del Genio Civile- autorizzazione sanitaria della ASL- relazione sul rispetto delle barriere architettoniche- relazione energetica o certificazione energetica

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