L’Attestato di certificazione energetica (Ace): seconda parte – Quando è obbligatorio e quando no: sanzioni previste
Continuando il discorso sull’Attestato di certificazione energetica, vediamo quando l’Ace è obbligatorio
Continuando il discorso sull’Attestato di certificazione energetica, vediamo quando l’Ace è obbligatorio, ovvero:
nel caso di trasferimento a titolo oneroso, ossia di compravendita di singole unità immobiliari o di interi edifici. È necessario allegare l’ACE all’atto di vendita, in originale o in copia conforme.
Dal 1 Luglio 2010, per tutti i contratti di locazione, locazione finanziaria o affitto di azienda, nuovi o rinnovati , anche tacitamente. Il certificato deve essere consegnato al locatario in copia conforme all’originale.
In presenza di provvedimenti giudiziari che comportano trasferimenti immobiliari , con pignoramenti trascritti a partire dal 1° gennaio 2008. Anche in questo caso sussiste l’obbligo di allegazione dell’ACE all’atto di trasferimento a titolo oneroso.
Per tutti gli edifici di nuova costruzione , ossia per i quali è stata presentata in Comune la denuncia di inizio attività o la domanda per il permesso di costruire successivamente al 1 Settembre 2007. È necessario presentare l’attestato di certificazione energetica al termine dei lavori.
Nel caso di ristrutturazione degli edifici che coinvolgono più del 25% della superficie disperdente dell’edificio cui l’impianto di riscaldamento è asservito. È necessario presentare in Comune l’ACE al termine dei lavori.
Nel caso di ampliamenti volumetrici, quando il volume lordo o climatizzato risulta superiore al 20% rispetto all’esistente. È necessario presentare in Comune l’ACE al termine dei lavori.
Per il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti . È necessario presentare in Comune l’ACE al termine dei lavori. In questo caso, come nei precedenti 3 casi (ovvero per edifici di nuova costruzione, ristrutturazione degli edifici, e recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti) occorre nominare un certificatore energetico prima dell’inizio dei lavori e comunque non oltre 30 giorni dalla data di rilascio del permesso di costruire
Per l’installazione di nuovi impianti termici in edifici esistenti.
Per la ristrutturazione dell’impianto termico per il riscaldamento o per la produzione di acqua calda sanitaria.
Anche nel caso di semplice sostituzione del generatore di calore se la sua potenza é superiore a 100 kW. In questo caso, oltre al certificato energetico, è necessaria una diagnosi energetica dell’edificio. Nei condomini (costituiti da quattro o più unità immobiliari) in cui si è deciso di installare impianti termici indipendenti per ciascuna unità immobiliare, quando il limite di 100 kW è raggiunto o superato dalla somma delle potenze dei singoli generatori di calore da installare nell’edificio o dalla potenza nominale dell’impianto termico esistente è obbligatorio produrre l’attestato di certificazione energetica.
Per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi tipo, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio o degli impianti.
In presenza di contratti di Servizio Energia e Servizio Energia “Plus” nuovi o rinnovati (in modo sia espresso, sia tacito), relativi ad edifici pubblici o privati. L’aggiudicatario del servizio, ha l’obbligo di dotare l’edificio interessato di ACE, entro i primi sei mesi dall’entrata in vigore del contratto.
Per tutti i contratti, nuovi o rinnovati relativi alla gestione di impianti termici e di climatizzazione degli edifici pubblici.
L’attestato di certificazione energetica può essere richiesto dal proprietario di un immobile anche su base volontaria
Sono invece esclusi dall’obbligo di dotarsi di Ace:
gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina dei beni culturali e del paesaggio secondo il decreto legislativo 42 del 22 Gennaio 2004.
I fabbricati industriali, artigianali ed agricoli non residenziali quando gli ambienti sono mantenuti a temperatura controllata o climatizzati per esigenze del processo produttivo.
Sono inoltre esclusi i fabbricati industriali, artigianali e agricoli e le relative pertinenze qualora gli ambienti siano mantenuti a temperatura controllata o climatizzati utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili.
L’esclusione riguarda anche i fabbricati industriali, artigianali ed agricoli dotati di impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell’edificio, anche se utilizzati in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile (ad esempio, per il riscaldamento invernale degli occupanti).
I fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 m2. Per fabbricati isolati si intendono edifici che non confinano con nessun altro edificio, ma solo con l’ambiente esterno o con il terreno.
Tutte le unità immobiliari e gli edifici privi dell’impianto termico o di uno dei suoi sottosistemi necessari al riscaldamento dell’edificio.
In caso di trasferimento a titolo oneroso di quote immobiliari indivise, nonché di autonomo trasferimento del diritto di nuda proprietà o di diritti reali parziali .
Infine per quel che riguarda le sanzioni:
In base alla Legge Regionale n. 10 del 29 Giugno 2009:
L’alienante a titolo oneroso che non ottempera all’obbligo di allegazione dell’attestato di certificazione energetica all’atto di trasferimento a titolo oneroso), incorre nella sanzione amministrativa da 5.000 € a 20.000 €
Il locatore che, a decorrere dal 1 luglio 2010, che non ottempera all’obbligo di consegna dell’attestato di certificazione energetica all’atto di stipulazione del contratto di locazione, incorre nella sanzione amministrativa da 2.500 € a 10.000 €
L’aggiudicatario del contratto servizio energia o servizio energia plus che non ottempera all’obbligo di consegna al proprietario dell’edificio dell’attestato di certificazione energetica entro sei mesi dalla stipula o dal rinnovo del contratto, incorre nella sanzione amministrativa da 500 € a 2.000 €.