Visto dall'architetto

Imu 2013, cosa cambia

Se ne sta parlando ampiamente in questi giorni del pagamento Imu, delle novità e dei cambiamenti.Venerdì 17 maggio, il Governo ha emanato un decreto per la sospensione del pagamento della prima rata dell’IMU sulle prime case, rinviando la scadenza per il pagamento dal 16 giugno al 16 settembre.

Se ne sta parlando ampiamente in questi giorni del pagamento Imu, delle novità e dei cambiamenti.

Venerdì 17 maggio, il Governo ha emanato un decreto per la sospensione del pagamento della prima rata dell'IMU sulle prime case, rinviando la scadenza per il pagamento dal 16 giugno al 16 settembre.

In questo periodo si è spinto molto sull'abolizione dell'IMU sulla prima casa o almeno sull'estensione delle detrazioni per far modo di esentare di fatto la maggior parte delle famiglie italiane.

Naturalmente tutti questi buoni propositi si scontrano con la realtà delle risorse finanziarie disponibili; capita così che si sia passati dall'abolizione dell'IMU 2013 e contestuale restituzione di quanto pagato nel 2013, alla sola abolizione dell'IMU, fino ad arrivare alla semplice sospensione dell'IMU 2013. Con una promessa forte: quella di riformare l'imposta entro il 31 agosto.

Ma cosa si intende ai fini IMU per "prima casa", o meglio per "abitazione principale"?

Capire questa definizione e avere la certezza di poter designare la nostra come abitazione principale è infatti molto importante, ancor più di quanto non lo fosse lo scorso anno.

Oltre alla questione delle detrazioni, entra infatti in gioco anche la sospensione, che riguarda le prime case.

L'abitazione principale deve essere innanzitutto iscritta al catasto urbano come unica unità immobiliare e devono poi ricorrere entrambe le condizioni seguenti:

  • che il possessore ed il suo nucleo familiare vi dimorino abitualmente
  • che vi abbia anche la residenza anagrafica

Dimorare abitualmete significa vivere realmente in un'abitazione, ossia svolgervi per la maggior parte del tempo le funzioni vitali principali, come mangiare e dormire.

Ne deriva che se due coniugi hanno due case di proprietà nello stesso comune, potranno ottenere la detrazione solo per una delle due abitazioni, anche se hanno stabilito la residenza anagrafica in una e la dimora abituale in un'altra. Ogni nucleo familiare ha diritto una sola volta alla detrazione.

C'è uno spiraglio nel caso in cui i due immobili si trovino in due comuni differenti, sebbene i coniugi debbano anche in questo caso dimorare realmente dove hanno iscritto la loro residenza anagrafica.

La detrazione spetta quindi per una unica unità immobiliare: nel caso di due appartamenti contigui, la definizione di "abitazione principale" e conseguentemente la detrazione, spetta solo per una delle due abitazioni, a meno che non si proceda ad una "fusione" catastale.

Il 21 maggio 2013 è stato redatto il Decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54 recante "Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria,

Il decreto contiene alcuni interventi prioritari per affrontare la contingente situazione economica e finanziaria e le sue conseguenze occupazionali attraverso misure dirette a sospendere il versamento della prima rata dell’IMU

Con il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge viene sospeso il versamento della rata di giugno dell'IMU, al fine di concedere un lasso di tempo necessario per la riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare. Con lo stesso comma vengono indicate le categorie di immobili in ordine alle quali opera la suddetta sospensione, ossia le abitazioni principali e le relative pertinenze, ad esclusione delle abitazioni di tipo signorile (categoria catastale A/1), delle abitazioni in ville (categoria catastale A/8) e dei castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici (categoria catastale A/9), le unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa e gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, aventi le medesime finalità, qualunque sia la relativa denominazione, nonché i terreni agricoli e i fabbricati rurali.

Con l'articolo 2 infine viene previsto che la riforma della disciplina dovrà avvenire nel rispetto degli obiettivi primari programmatici ed in coerenza con gli impegni assunti dall’Italia in ambito europeo e che, ove non si provveda alla riforma entro il 31 agosto 2013, si continuerà ad applicare la disciplina vigente, differendo il termine per il versamento della prima rata dell’IMU al 16 settembre 2013.

Per ora la tassa è stata quindi solo congelata in vista di prossime decisioni da parte del Governo.

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