Visto dall'architetto

Novità per il settore edile

In riferimento al “decreto del fare” è’ stato approvato dalla Camera il testo che introduce una serie di novità per professionisti ed imprese del settore edile. Queste, in sintesi, le misure approvate, che passano ora al vaglio del Senato.

In riferimento al “decreto del fare” è' stato approvato dalla Camera il testo che introduce una serie di novità per professionisti ed imprese del settore edile. Queste, in sintesi, le misure approvate, che passano ora al vaglio del Senato.

L’obbligo di stipulare un’assicurazione professionale, che copra eventuali danni arrecati a terzi nell’esercizio della propria attività, scatterà dal 15 agosto 2013. Dal prossimo mese i professionisti dovranno stipulare un’assicurazione e, al momento dell’assunzione di un incarico, dovranno renderne noti al cliente gli estremi e il massimale.

Anche se la norma ha ottenuto la fiducia della Camera, la situazione potrebbe nuovamente cambiare perchè l'Aula ha approvato un ordine del giorno che impegna il Governo a valutare l'opportunità di una proroga al 15 agosto 2014. Ricordiamo infatti che inizialmente l'obbligo di stipulare l'assicurazione professionale doveva essere prorogato, ma durante la discussione lo slittamento è stato accordato solo alle professioni sanitarie.

Le demolizioni e ricostruzioni con modifica della sagoma possono essere realizzate con Scia, Segnalazione certificata di inizio attività. Si tratta di una novità di rilievo dato che finora, per essere considerati ristrutturazione, gli interventi di demolizione e ricostruzione dovevano essere effettuati rispettando il volume e la sagoma preesistente. In caso contrario era infatti richiesto il permesso di costruire.

Le semplificazioni introdotte dal decreto del fare hanno però dei limiti: i Comuni, entro fine 2013, devono individuare le zone dei centri storici che intendono escludere dalle nuove regole. Nelle aree dei centri storici in cui è possibile il cambiamento della sagoma, gli interventi non possono avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della Scia. I titoli abilitativi già rilasciati saranno prorogati di due anni.

La durata del Durc (Documento unico di regolarità contributiva) passa da 90 a 120 giorni, non più a 180 giorni. Fino al 31 dicembre 2014, l’estensione della validità del Durc da 90 a 120 giorni si applica anche ai lavori edili per i soggetti privati. Il Durc sarà valido 120 giorni e non un mese anche per fruire di benefici normativi e contributivi. Ciò significa che per accedere a finanziamenti o agevolazioni, per le quali è necessario dimostrare la regolarità contributiva, il Durc non dovrà essere richiesto più volte. In precedenza poteva infatti succedere che, a causa della lunghezza del procedimento, il Durc, della durata di un mese, scadesse e fosse necessario richiederne uno nuovo.

Gli interventi del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese sono estesi ai professionisti iscritti agli ordini professionali e a quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico. Ai professionisti viene così facilitato l’acceso al credito dato che il fondo concede un garanzia pubblica utile ad ottenere un finanziamento. Il fondo non mette a disposizione risorse ma, fornendo garanzie che si sommano a quelle già in possesso dei professionisti, li aiuta ad ottenere dalle banche i finanziamenti necessari per il proseguimento o il miglioramento della propria attività.

Nei lavori appaltati con gare bandite dopo l’entrata in vigore del ddl e fino al 21 dicembre 2014, l'ente pubblico potrà anticipare all’appaltatore il 10% dell’importo contrattuale a patto che ciò sia previsto dal disciplinare di gara.

Per il 2014 sono stanziati 150 milioni di euro per interventi di riqualificazione e di messa in sicurezza delle scuole statali, con particolare riferimento a quelle in cui è stata censita la presenza di amianto. Le risorse si sommeranno ai 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016 messi a disposizione dall’Inail.

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