Visto dall'architetto

L’Assicurazione professionale: una reale tutela per il professionista?

Nel panorama degli studi associati e tra le associazioni di categoria si discuteva già da tempo della necessità di tutelare una professione che sta diventando sempre più complessa.

Nel panorama degli studi associati e tra le associazioni di categoria si discuteva già da tempo della necessità di tutelare una professione che sta diventando sempre più complessa. Dalle norme sempre più pressanti, alle difficoltà di progettazione, per gli architetti la possibilità di incontrare un errore e pagare di fatto con una responsabilità derivante dalla propria professione è aumentata notevolmente: per questo l'assicurazione architetto ed ancor più nel dettaglio la garanzia rc professionale architetti è sempre più importante per lavorare al riparo dal rischio di eventi imprevisti. Esistono diverse possibilità di assicurazione per gli architetti, formule per chi inizia una nuova attività, per i pianificatori territoriali, per i professionisti che lavorano nell'ambito dei beni ambientali ed architettonici. Le coperture assicurative riguardano i danni per inadempienza, per perdite patrimoniali, per mancato rispetto delle normative, per danni relativi a certificazioni, perizie e dichiarazioni.

Nelle assicurazioni per la professione di architetto sono previsti i massimali, franchigie per importi minimi, tariffe agevolate per le nuove professioni e i giovani che iniziano una nuova attività, con fasce di età e in base al fatturato annuo.

Come è risaputo è entrato in vigore il giorno di Ferragosto il Regolamento 137/2012 di riforma degli ordinamenti professionali.

Si diceva che i professionisti avrebbero dovuto stipulare, anche tramite convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali professionali, una polizza assicurativa per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale. La violazione di tale disposizione costituisce illecito disciplinare. L’obbligo di stipulare l’assicurazione è scattata il 15 agosto 2013.

Esercitare la professione di ingegnere o architetto senza copertura assicurativa è quindi da considerare un illecito disciplinare, soggetto a sanzione. Ma cosa succede se ogni Ordine provinciale applica una diversa sanzione?

È il quesito che Federarchitetti, Sindacato Nazionale Architetti Liberi Professionisti, pone in una lettera inviata al Ministro della Giustizia e ai Presidente dei Consigli Nazionali degli Ingegneri e degli Architetti.

L’art. 5 del Regolamento di riforma delle Professioni (dpr 137/2012) - ricorda Federarchitetti - obbliga i professionisti, nella fattispecie gli Architetti e gli Ingegneri, “… a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, …” e stabilisce che la violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.

Qualora venga accertato l’illecito, l’applicazione delle sanzioni compete a ciascuno degli Ordini Provinciali di ciascuna professione. Tali sanzioni - secondo Federarchitetti - potrebbero essere sensibilmente diverse, sia nel tipo che nella gravità, e differenziarsi non solo per professione ma anche tra i vari Ordini provinciali della stessa professione.

Di conseguenza, a fronte dello stesso tipo di illecito, le sanzioni assunte da uno degli Ordini provinciali degli Architetti potranno essere diverse da quelle assunte da uno degli Ordini Provinciali degli Ingegneri a fronte dello stesso illecito.

Per non compromettere l’esercizio della professione, già reso difficile dalle gravissime difficoltà che tutto il comparto delle professioni tecniche sta attraversando, Federarchitetti chiede ai Consigli Nazionali degli Architetti e degli Ingegneri di dare indicazioni agli Ordini provinciali, relativamente al tipo e alla gravità della sanzione applicabile nei confronti dei professionisti che prestino la loro opera sprovvisti della copertura assicurativa e propone di suggerire agli Ordini l’applicazione di sanzioni minime.

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