Obbligo formazione professionale: è uno strumento efficace ?
Con il regolamento emanato dal Cnappc il 15 settembre scorso in attuazione del Dpr di riforma, è stato stabilito che l’obbligo formativo decorre dal primo gennaio 2014.Gli architetti iniziano a dare attuazione all’obbligo di formazione continua, previsto dal Dpr 137/2012 sulla riforma delle professioni, e lo fanno online.
Riprendendo l'articolo pubblicato il luglio scorso, vediamo l'attuazione dell'obbligo della formazione professionale.
Con il regolamento emanato dal Cnappc il 15 settembre scorso in attuazione del Dpr di riforma, è stato stabilito che l’obbligo formativo decorre dal primo gennaio 2014.
Gli architetti iniziano a dare attuazione all’obbligo di formazione continua, previsto dal Dpr 137/2012 sulla riforma delle professioni, e lo fanno online.
È stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia, il regolamento per l’aggiornamento e lo sviluppo professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. Il Regolamento attua l’articolo 7, comma 1, del Dpr 137/2012 di riforma degli ordinamenti professionali, che impone ai professionisti di “curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale” pena una sanzione per violazione delle norme deontologiche.
Il testo definisce “aggiornamento e sviluppo professionale continuo” ogni attività formativa che sistematicamente migliora le competenze professionali e le abilità personali necessarie per lo sviluppo dell’architettura, della società e dell’ambiente e prevede che gli iscritti all’Albo dovranno acquisire almeno 90 crediti formativi professionali (CFP) ogni tre anni, con un minimo di 20 all’anno, di cui almeno 4 sui temi della Deontologia e dei Compensi professionali. Un CFP corrisponde a un’ora di formazione.
Gli iscritti potranno scegliere liberamente le attività formative da svolgere, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo. Il primo periodo di valutazione dell’aggiornamento e sviluppo professionale continuo decorrerà quindi dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016.
Nel primo triennio i CFU da acquisire sono 60, con un minimo di 10 all’anno, di cui almeno 4 annui sui temi della Deontologia e dei Compensi professionali.
Gli Ordini territoriali possono già effettuare attività formative sperimentali su base volontaria; per tali attività verranno riconosciuti CFP che saranno computati tra i crediti da acquisire obbligatoriamente dal 2014.
Secondo il Regolamento, la gestione, realizzazione e controllo del programma di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sono di competenza del CNAPPC e degli Ordini territoriali. Sarà realizzata un’ apposita Piattaforma Informatica Nazionale nella quale il CNAPPC registrerà tutti gli eventi formativi validati; nella piattaforma gli iscritti dovranno inserire il proprio Curriculum Individuale della Formazione, consultabile on-line, contenente le attività curricolari di aggiornamento e i crediti formativi maturati.
Il CNAPPC promuoverà propri eventi formativi, fisserà i criteri per la valutazione e predisposizione delle attività formative, e validerà gli eventi da svolgersi all’estero; anche l’Ordine territoriale promuoverà propri corsi, valuterà le richieste di validazione avanzate da soggetti terzi e svolgerà attività di controllo.
Gli Ordini provinciali e il CNAPPC concederanno l’accreditamento per i corsi erogati da altri soggetti, valutando tipologia, qualità e contenuti dell’evento formativo. Solo gli Ordini territoriali e il CNAPPC potranno organizzare corsi sui temi della Deontologia e dei Compensi professionali.
Per l’assolvimento degli obblighi formativi, saranno validi i corsi di formazione, anche a distanza online; master, seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop, relazioni e attività di aggiornamento, corsi abilitanti.
In base alla riforma delle professioni, ogni professionista è tenuto a curare il continuo e costante aggiornamento delle proprie competenze.