Visto dall'architetto

Semplificazioni in campo edilizio

Un’importante iniziativa che riguarda il processo, di semplificazione sulla documentazione nel settore della progettazione e compra-vendita degli immobili è annunciata dall’iniziativa che in Emilia-Romagna sarà cancellato l’obbligo di dotare un edificio della scheda tecnica descrittiva e del fascicolo del fabbricato per attestarne l’agibilità e la conformità edilizia.

Un’importante iniziativa che riguarda il processo, di semplificazione sulla documentazione nel settore della progettazione e compra-vendita degli immobili è annunciata dall’iniziativa che in Emilia-Romagna sarà cancellato l’obbligo di dotare un edificio della scheda tecnica descrittiva e del fascicolo del fabbricato per attestarne l’agibilità e la conformità edilizia.

Il provvedimento rivede la LR 31/2002 in materia di edilizia per definire procedure più snelle relative alla gestione amministrativa degli sportelli unici.

Tra gli aspetti più innovativi è prevista l’adozione di una modulistica unificata a livello regionale per una maggiore uniformità applicativa nella disciplina vigente e per semplificare l’eccessiva eterogeneità degli strumenti comunali.

In dettaglio, la norma prevede due soli titoli edilizi: il permesso di costruire e la Scia, alla quale ricorrere per realizzare interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, qualora previsti dagli strumenti di pianificazione generale.

Il progetto di semplificazione amministrativa prevede anche la costituzione di un sistema informatico per la trasmissione e la gestione telematica di pratiche edilizie e catastali e la promozione della riqualificazione degli edifici, anche attraverso il permesso in deroga.

Ampliata la casistica dell’attività edilizia libera che includerà: interventi di manutenzione ordinaria; opere per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici; il passaggio senza opere dall’uso abitativo agricolo all’uso abitativo urbano; interventi di pavimentazione e di sistemazione delle aree pertinenziali che non creano volumetria; l’istallazione di pannelli solari e fotovoltaici per gli edifici e le strutture temporanee.

Infine, la legge rivede il sistema dei controlli accorpando in due sole fasi (iniziale sul progetto e finale sul’opera ultimata) i compiti di vigilanza dell’attività edilizia che attualmente il Comune è chiamato a svolgere nell’arco dell’intero processo edilizi.

Una serie di procedure che snelliscono e semplificano gli attuali processi macchinosi e dispendiosi.

Inoltre sono state approvate semplificazioni sul rilascio del permesso di costruire. Per ottenere il titolo abilitativo, il privato dovrà interfacciarsi solo con il Sue, Sportello unico per l’edilizia, che si sostituirà a tutte le amministrazioni precedentemente coinvolte, consentendo un risparmio in termini di tempo e adempimenti burocratici.

Lo snellimento delle procedure è stato deciso dalla Legge Sviluppo 134/2012, che attraverso lo Sportello unico per l’edilizia ha introdotto semplificazioni per il rilascio del permesso di costruire e la presentazione della Dia, dando ai Comuni sei mesi di tempo dalla sua entrata in vigore per conformarsi ai nuovi adempimenti.

Non sarà più necessario allegare alle domande i documenti che sono già a disposizione dell’Amministrazione. Per questo motivo, dovranno essere acquisiti d’ufficio anche i dati catastali, per i quali non potranno essere richieste attestazioni o perizie sulla loro veridicità  e autenticità.

La semplificazione delle procedure coinvolge anche i casi in cui non si riesce a trovare un accordo sull’intervento da realizzare. Se entro i 60 giorni non sono intervenute tutte le intese, i concerti, i nulla osta o gli assensi, il responsabile dello Sportello Unico indice la Conferenza di Servizi alla quale possono non intervenire le amministrazioni che intendono esprimere parere positivo.

La determinazione di conclusione del procedimento, adottata dalla Conferenza di Servizi, costituisce titolo per la realizzazione dell’intervento.

Altro fondamentale aspetto di semplificazione investe anche la Dia, Denuncia di inizio attività. Aumenta infatti la possibilità di autocertificare l’acquisizione di atti o pareri. Non si può ricorrere all’autocertificazione nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali. Allo stesso tempo, l’autocertificazione non può sostituire gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'amministrazione della giustizia e delle finanze, nonchè quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e quelli imposti dalla normativa comunitaria.

Ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l’utilizzo esclusivo della modalità telematica, la Dia può essere presentata anche con raccomandata con avviso di ricevimento.

Sono procedimenti che concretizzano la necessità di snellire l’apparato burocratico che solo in Italia assume ad oggi questo aspetto ancora troppo macchinoso e complicato.

Cosa ne pensate di queste semplificazioni, possono contribuire concretamente ad una revisione di tutto l’apparato burocratico o sono poco rilevanti? Così come pensate che possano incentivare in qualche modo i vari interventi edili, snellendo le singole procedure?

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